IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»  e,  in  particolare,  l'articolo  17,  comma
4-bis; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45 e
46, lettere c) e d); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e  in  particolare  l'articolo  6,  comma
4-bis; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1,  commi  da  404  a
416; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)», e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244», il quale ha istituito, all'articolo 1,  comma
1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite
ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio  2008,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.
121; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82,   recante   Codice   dell'amministrazione   digitale,   a   norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e in particolare
l'articolo 17; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,  modificato
dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
come modificato  dall'articolo  1,  comma  6,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150»; 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito
una  Agenzia  unica  per  le   ispezioni   del   lavoro,   denominata
«Ispettorato nazionale del lavoro», e, in particolare, l'articolo 10,
comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che ha istituito  l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro, denominata «ANPAL»,  e,
in particolare, l'articolo 4, comma 11; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2016, che disciplina l'organizzazione delle risorse umane  e
strumentali  per  il  funzionamento  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
aprile 2016, che individua i beni e le risorse finanziarie,  umane  e
strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  e  dall'Istituto  di  cui  all'articolo   10   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, e successive modificazioni, all'ANPAL; 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2016,  n.  185,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  dei  decreti  legislativi  15
giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150  e  151,  a
norma dell'articolo 1, comma 13, della legge  10  dicembre  2014,  n.
183» , e in particolare l'articolo 4, comma 1,  lettera  f),  che  ha
modificato la  denominazione  dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto nazionale
per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); 
  Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  sentito  le  organizzazioni
sindacali in data 30 giugno 2016 e ha  reso  l'informativa  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 30 giugno 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione; 
 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Funzioni e attribuzioni 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  di  seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45
e 46, comma 1, lettere c) e d)  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  nel  rispetto   delle
competenze regionali. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 4-bis della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              - Si  riportano  gli  articoli  45  e  46  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: 
              «Art. 45. (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali. 
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di politiche  sociali,  con
          particolare riferimento alla prevenzione e riduzione  delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone   delle
          famiglie,   di   politica    del    lavoro    e    sviluppo
          dell'occupazione, di tutela del lavoro  e  dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, nonche' le  funzioni  del  Dipartimento
          per gli affari sociali, operante presso la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in  materia  di
          immigrazione,  eccettuate  quelle  attribuite,  anche   dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte  in
          ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
          1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla  vigente
          legislazione alle regioni e agli enti locali. Il  Ministero
          esercita le  funzioni  di  vigilanza  sull'Agenzia  per  il
          servizio  civile,  di  cui  all'articolo  10,  commi  7   e
          seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.
          Il Ministero esercita altresi'  le  funzioni  di  vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, a norma  dell'articolo  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale. 
              4.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni che,  da  parte  di  apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono esercitate: dal  ministero  degli  affari  esteri,  in
          materia di tutela previdenziale  dei  lavoratori  emigrati;
          dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di  vigilanza   sul   trattamento   giuridico,   economico,
          previdenziale ed assistenziale del personale delle  aziende
          autoferrotranviarie e delle gestioni  governative,  nonche'
          in materia di organizzazione, assistenza e  previdenza  del
          lavoro marittimo, portuale  e  della  pesca;  dallo  stesso
          ministero dei trasporti e della navigazione in  materia  di
          previdenza e assistenza dei lavoratori addetti  ai  servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  materia  di   servizio
          ispettivo  per  la  sicurezza  mineraria  e  di   vigilanza
          sull'applicazione della legislazione attinente alla  salute
          sui  luoghi  di   lavoro;   dal   ministero   dell'interno,
          iniziative di cooperazione internazionale  e  attivita'  di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.». 
              «Art. 46. (Aree funzionali).  -  1.  Il  ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a); 
                b); 
                c)  politiche  sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi della politica sociale, criteri generali  per  la
          programmazione della rete degli interventi di  integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;  standard  dei  servizi  sociali   essenziali;
          criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  nazionale
          per le politiche sociali, politica di  tutela  abitativa  a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica, a richiesta  degli  enti  locali  e  territoriali;
          rapporti con gli  organismi  internazionali,  coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione dei profili  professionali  degli  operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa  e   tecnico-finanziaria   sugli   enti   di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
                d) politiche del lavoro e dell'occupazione  e  tutela
          dei  lavoratori:   indirizzo,   programmazione,   sviluppo,
          coordinamento e  valutazione  delle  politiche  del  lavoro
          dell'occupazione; gestione degli incentivi alle  persone  a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche della  formazione  professionale  come  strumento
          delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei  lavoratori
          esteri   non    comunitari;    raccordo    con    organismi
          internazionali; conciliazione delle controversie di  lavoro
          individuali e  plurime  e  risoluzione  delle  controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti di lavoro;  profili  di  sicurezza  dell'impiego  sul
          lavoro di macchine, impianti e  prodotti  industriali,  con
          esclusione di quelli destinati  ad  attivita'  sanitarie  e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul lavoro e controllo sulla  disciplina  del  rapporto  di
          lavoro subordinato ed autonomo; assistenza  e  accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.». 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
              «Art. 6. (Organizzazione e disciplina  degli  uffici  e
          dotazioni organiche (Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993,  come
          sostituito prima dall'art. 4 del d.lgs n. 546  del  1993  e
          poi dall'art. 5 del d.lgs n. 80 del 1998 e  successivamente
          modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998.)).  -  1.
          Nelle  amministrazioni  pubbliche  l'organizzazione  e   la
          disciplina  degli  uffici,  nonche'  la  consistenza  e  la
          variazione delle dotazioni organiche  sono  determinate  in
          funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma  1,
          previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni   e   previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei  casi
          in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano
          l'individuazione  di  esuberi  o  l'avvio  di  processi  di
          mobilita',   al   fine   di   assicurare   obiettivita'   e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla  messa  in  mobilita'.
          Nell'individuazione   delle   dotazioni    organiche,    le
          amministrazioni non possono  determinare,  in  presenza  di
          vacanze di organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di
          personale, anche temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti
          relativi  alle  singole  posizioni  economiche  delle  aree
          funzionali  e  di  livello  dirigenziale.  Ai  fini   della
          mobilita'   collettiva   le   amministrazioni    effettuano
          annualmente rilevazioni delle  eccedenze  di  personale  su
          base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
          professionale.   Le   amministrazioni   pubbliche    curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del personale. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica  l'articolo  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
          del personale dei diversi  livelli  o  qualifiche  previsti
          dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni di spesa  o  comunque  non  incrementi  la  spesa
          complessiva  riferita  al   personale   effettivamente   in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              3. Per la ridefinizione degli uffici e delle  dotazioni
          organiche si procede periodicamente e comunque  a  scadenza
          triennale, nonche' ove  risulti  necessario  a  seguito  di
          riordino,  fusione,  trasformazione  o   trasferimento   di
          funzioni. Ogni amministrazione procede adottando  gli  atti
          previsti dal proprio ordinamento. 
              4.  Le  variazioni  delle  dotazioni   organiche   gia'
          determinate sono approvate  dall'organo  di  vertice  delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui  all'articolo  39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni
          ed integrazioni, e  con  gli  strumenti  di  programmazione
          economico-finanziaria pluriennale. Per  le  amministrazioni
          dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno  di
          personale e' deliberata dal Consiglio  dei  ministri  e  le
          variazioni delle dotazioni organiche  sono  determinate  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto
          1988, n. 400. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione  delle  piante  organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114. 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da  404  a  416  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
                d) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                e)  alla  riduzione  degli  organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                f) alla riduzione delle dotazioni organiche  in  modo
          da assicurare che il personale utilizzato per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
                g) all'avvio della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
              405. I regolamenti di cui al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
              407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
                a) da una dettagliata relazione  tecnica  asseverata,
          ai fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio
          1998, n. 38, dai competenti uffici centrali  del  bilancio,
          che specifichi, per  ciascuna  modifica  organizzativa,  le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
                b) da un analitico  piano  operativo  asseverato,  ai
          fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
          1998, n. 38, dai competenti uffici centrali  del  bilancio,
          con indicazione puntuale degli  obiettivi  da  raggiungere,
          delle azioni da porre in essere  e  dei  relativi  tempi  e
          termini. 
              408. In coerenza con le disposizioni di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, letteraf). I predetti piani,  da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco. 
              409. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
              410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto
          nei tempi previsti alla  predisposizione  degli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
              412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
              413.   Le   direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416  dall'«Unita'  per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le    innovazioni    nella    pubblica     amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni. 
              416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 376 e 377 della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2008), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.
          Il numero totale dei componenti  del  Governo  a  qualsiasi
          titolo,  ivi  compresi  Ministri  senza  portafoglio,  vice
          Ministri e Sottosegretari,  non  puo'  essere  superiore  a
          sessantacinque e la composizione del  Governo  deve  essere
          coerente con il principio sancito nel secondo  periodo  del
          primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. 
              377. A far data dall'applicazione, ai sensi  del  comma
          376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono  abrogate
          le  disposizioni  non  compatibili  con  la  riduzione  dei
          Ministeri di cui al citato comma 376, ivi  comprese  quelle
          di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2001,  n.  317,  e
          successive modificazioni,  e  al  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio 2006, n.  233,  e  successive  modificazioni,  fatte
          comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
          2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
          13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera  a),
          22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n.  181
          del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
          del 2006, e successive modificazioni.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge
          16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 luglio 2008,  n.  121  (Disposizioni  urgenti  per
          l'adeguamento delle strutture di  Governo  in  applicazione
          dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge  24  dicembre
          2007, n.  244),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 2008, n. 114: 
              «Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
                "1. I Ministeri sono i seguenti: 
                  1) Ministero degli affari esteri; 
                  2) Ministero dell'interno; 
                  3) Ministero della giustizia; 
                  4) Ministero della difesa; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero dello sviluppo economico; 
                  7) Ministero delle politiche agricole alimentari  e
          forestali; 
                  8)  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare; 
                  9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  10) Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali; 
                  11) Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                  12) Ministero per i beni e le attivita'  culturali.
          ".». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          20 novembre 2008 (Ricognizione in via amministrativa  delle
          strutture trasferite al Ministero del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 gennaio 2009, n. 18. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 17 del decreto  legislativo  30
          dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   Codice
          dell'amministrazione digitale,  a  norma  dell'articolo  33
          della legge  18  giugno  2009,  n.  69),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.: 
              «Art.  17.  (Modifiche  alla  rubrica  del  capo  II  e
          all'articolo 25 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82). - 1. Nella rubrica del capo II, la parola: "pagamenti"
          e' sostituita dalla seguente: "trasferimenti". 
              2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
          n. 82, e' sostituito dal seguente: 
              "Art.  25.  (Firma  autenticata).  -  1.  Si   ha   per
          riconosciuta,  ai  sensi  dell'articolo  2703  del   codice
          civile, la firma elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di
          firma avanzata autenticata dal notaio o da  altro  pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,
          comma 2. 
              4. Se al documento informatico autenticato deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'articolo 23, comma 5.".». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'   nella   pubblica   amministrazione)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          14 febbraio 2014, n. 121 (Regolamento di organizzazione del
          Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  a  norma
          dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, modificato  dall'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge  30
          dicembre  2013,  n.  150)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 agosto 2014, n. 196. 
              - La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo
          in materia di riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
          servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche'  in
          materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro
          e dell'attivita' ispettiva  e  di  tutela  e  conciliazione
          delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290. 
              - Si  riporta  l'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per  la
          razionalizzazione  e  la   semplificazione   dell'attivita'
          ispettiva in materia di lavoro e legislazione  sociale,  in
          attuazione  della  legge  10  dicembre   2014,   n.   183),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2015,  n.
          221, S.O.: 
              «Art. 10. (Organizzazione del Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali,  dell'INPS  e  dell'INAIL).  -  1.
          Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
          1, comma 4 lettera c), della legge  10  dicembre  2014,  n.
          183, in applicazione delle disposizioni di cui al  presente
          decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche
          ai decreti di organizzazione del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL,  anche  in
          relazione alla individuazione della struttura dello  stesso
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria
          dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3. 
              2. I decreti di cui al comma 1  prevedono  altresi'  la
          soppressione  della  direzione  generale  per   l'attivita'
          ispettiva  ed  eventuali  ridimensionamenti   delle   altre
          direzioni  generali  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali. 
              3. In applicazione del comma 2 del  presente  articolo,
          dei commi 1, 2 ultimo periodo  e  6  dell'articolo  6  sono
          apportate  le  corrispondenti  riduzioni   alle   dotazioni
          organiche  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, anche  con  riferimento  alle  relative  posizioni
          dirigenziali di livello generale e non generale.». 
              - Si  riporta  l'articolo  4,  comma  11,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.: 
              «11. Fatto salvo quanto previsto  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 183 del
          2014, in applicazione delle disposizioni di cui al presente
          decreto legislativo sono apportate,  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,   le   conseguenti   modifiche   al   decreto   di
          organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  anche  in  relazione  alla  individuazione  della
          struttura  dello  stesso  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali assegnataria dei compiti di cui al  comma
          2. Per i medesimi scopi si provvede per  l'ISFOL  ai  sensi
          dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente  comma
          sono adottati in modo da garantire  l'invarianza  di  spesa
          della finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          23 febbraio 2016 (Disposizioni per  l'organizzazione  delle
          risorse  umane   e   strumentali   per   il   funzionamento
          dell'Agenzia unica per le ispezioni del  lavoro)  e'  stato
          pubblicato nel sito internet del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          13  aprile  2016  (Attribuzione  di  risorse  alla  Regione
          Campania, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
          comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  (Legge  di
          stabilita' 2016) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
          febbraio 2017, n. 38. 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo, n. 150 del 2015: 
              «Art. 10. (Funzioni  e  compiti  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).  -
          1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto il Ministro del lavoro e  delle
          politiche  sociali  provvede  al   rinnovo   degli   organi
          dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di  amministrazione
          a tre membri, di cui due designati dal Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali, tra cui  il  presidente,  e  uno
          dalla Conferenza dei presidenti delle regioni,  individuati
          nell'ambito degli assessorati  regionali  competenti  nelle
          materie oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione  a
          tale riduzione, il contributo istituzionale per l'ISFOL  e'
          ridotto di euro centomila  a  decorrere  dall'anno  2016  e
          trasferito all'ANPAL. 
              2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo  degli
          organi dell'ISFOL di cui  al  comma  1,  si  provvede  alla
          modifica dello statuto e  del  regolamento  dell'ISFOL  cui
          sono assegnate le seguenti funzioni: 
                a)  studio,  ricerca,  monitoraggio  e   valutazione,
          coerentemente con gli indirizzi  strategici  stabiliti  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli  esiti
          delle  politiche  statali  e  regionali   in   materia   di
          istruzione  e  formazione  professionale,   formazione   in
          apprendistato   e   percorsi   formativi   in   alternanza,
          formazione continua, integrazione dei  disabili  nel  mondo
          del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che  presentano
          maggiori difficolta' e misure di contrasto  alla  poverta',
          servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro,  anche
          avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13; 
                b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione  delle
          politiche del lavoro e  dei  servizi  per  il  lavoro,  ivi
          inclusa la verifica del raggiungimento degli  obiettivi  da
          parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle  spese  per  prestazioni
          connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio
          e  valutazione  delle   altre   politiche   pubbliche   che
          direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato
          del lavoro; 
                c) studio, ricerca,  monitoraggio  e  valutazione  in
          materia di terzo settore; 
                d)  gestione  di  progetti   comunitari,   anche   in
          collaborazione,   con    enti,    istituzioni    pubbliche,
          universita' o soggetti privati  operanti  nel  campo  della
          istruzione, formazione e della ricerca. 
              3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche
          pubbliche di rispettiva competenza,  l'INPS  garantisce  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ANPAL e
          all'ISFOL il pieno accesso ai  dati  contenuti  nei  propri
          archivi gestionali. 
              3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per
          lo sviluppo della formazione professionale dei  lavoratori,
          costituito con decreto del Presidente della  Repubblica  30
          giugno 1973, n. 478, assume la  denominazione  di  Istituto
          nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e
          conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo
          della formazione professionale dei lavoratori  e  all'ISFOL
          contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi
          riferito,  rispettivamente,  all'Istituto   nazionale   per
          l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  24  settembre  2016,  n.   185   (Disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi 15  giugno
          2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a
          norma dell'articolo 1, comma 13, della  legge  10  dicembre
          2014,  n.  183),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          ottobre 2016, n. 235: 
              «Art. 4. (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
          decreto legislativo n. 150  del  2015).  -  1.  Al  decreto
          legislativo n. 150 del 2015,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a)  all'articolo  1,  comma  2,  la  lettera  e)   e'
          sostituita dalla seguente: "e) le Agenzie per il lavoro  di
          cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle
          attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo  6  del
          medesimo decreto legislativo e i  soggetti  accreditati  ai
          servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12"; 
                b)  all'articolo  3,  comma  3,  la  lettera  a)   e'
          sostituita dalla seguente: 
              "a) definizione  del  concetto  di  offerta  di  lavoro
          congrua ai fini di cui all'articolo 25". 
                c) all'articolo 4, comma  9,  il  quarto  periodo  e'
          sostituito   dal   seguente:   "Al   personale   dell'ISFOL
          trasferito all'ANPAL continua ad  applicarsi  il  contratto
          collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza."; 
                d) all'articolo 5, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "4-bis.  L'ANPAL  effettua  la  verifica  dei   residui
          passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo
          9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,  relativi  a
          impegni assunti prima della data di entrata in vigore della
          presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          da disimpegnare a seguito della verifica di  cui  al  primo
          periodo.  Il  50  per  cento  delle  risorse   disimpegnate
          confluisce in una gestione a  stralcio  separata  istituita
          nell'ambito dello stesso  fondo  di  rotazione  per  essere
          destinate al finanziamento di iniziative del Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, il  quale  dispone  delle
          risorse  confluite  nella  gestione  a  stralcio   separata
          delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti."; 
                e)  all'articolo  9,  comma  1,  sono  apportate   le
          seguenti modificazioni: 
                  1) alla lettera a), le parole "dei servizi  per  il
          lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dei  servizi  e
          delle  misure  di  politica  attiva  del  lavoro   di   cui
          all'articolo 18"; 
                  2) dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente: 
              "q-bis) svolgimento delle attivita'  gia'  in  capo  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  materia
          di  promozione  e  coordinamento  dei  programmi  formativi
          destinati  alle  persone   disoccupate,   ai   fini   della
          qualificazione    e     riqualificazione     professionale,
          dell'autoimpiego e dell'immediato  inserimento  lavorativo,
          nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e   delle
          province autonome di Trento e di Bolzano."; 
                f) all'articolo 10, dopo il comma 3  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              "3-bis. Con effetto dal 1°  dicembre  2016,  l'Istituto
          per  lo  sviluppo  della   formazione   professionale   dei
          lavoratori, costituito con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la  denominazione
          di  Istituto  nazionale  per  l'analisi   delle   politiche
          pubbliche  (INAPP)   e   conseguentemente   ogni   richiamo
          all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
          dei  lavoratori  e  all'ISFOL  contenuto  in   disposizioni
          normative     vigenti     deve     intendersi     riferito,
          rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle
          politiche pubbliche e all'INAPP."; 
                g)  all'articolo  13  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 1, dopo le  parole  "il  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,"  sono  inserite   le
          seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca,"; 
                  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
          del  lavoro  affluiscono  i  dati  relativi   alle   schede
          anagrafico-professionali gia'  nella  disponibilita'  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano  e
          affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  i
          dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
          alle dichiarazioni dei redditi con modello  730  o  modello
          unico  PF  presentate  dalle   persone   fisiche   e   alle
          dichiarazioni  con  modello   770   semplificato   e   alle
          certificazioni uniche presentate dai  sostituti  d'imposta,
          gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
          di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle  banche
          dati  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,  contenenti  l'Anagrafe   nazionale   degli
          studenti  e  il  Sistema  nazionale  delle  anagrafi  degli
          studenti di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  15
          aprile 2005,  n.  76  nonche'  l'Anagrafe  nazionale  degli
          studenti universitari e dei laureati delle  universita'  di
          cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.
          105, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  luglio
          2003, n. 170."; 
                h)  all'articolo  14,  comma  4,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
              "d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato"; 
                  2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
              "e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato"; 
                i) all'articolo 19, il comma  1,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "1. Sono considerati disoccupati i  soggetti  privi  di
          impiego che dichiarano, in  forma  telematica,  al  sistema
          informativo unitario delle  politiche  del  lavoro  di  cui
          all'articolo 13, la propria immediata  disponibilita'  allo
          svolgimento di attivita' lavorativa e  alla  partecipazione
          alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
          centro per l'impiego"; 
                l)  all'articolo  21,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) al comma 1, le parole "delle  politiche  attive"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  politiche   del
          lavoro"; 
                  2)  al  comma  7,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                    1.1) alla lettera c) sono  aggiunte  in  fine  le
          seguenti parole: "e all'articolo 26"; 
                    1.2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: 
              "d) in caso di  mancata  accettazione,  in  assenza  di
          giustificato motivo, di un'offerta  di  lavoro  congrua  ai
          sensi dell'articolo 25, la decadenza  dalla  prestazione  e
          dallo stato di disoccupazione."; 
                m) all'articolo  23,  comma  5,  la  lettera  d),  e'
          sostituita dalla seguente: 
              "d) l'assunzione dell'onere  del  soggetto  di  cui  al
          comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai  sensi
          dell'articolo 25"; 
                n)  all'articolo  32,  sono  apportate  le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e
          ricerca» sono soppresse; 
                  2) al comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: "Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma
          1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a  titolo
          sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le  risorse  di  cui
          all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  n.  144
          del 1999, sono incrementate  di  27  milioni  di  euro  per
          l'anno 2015 e di 27 milioni di  euro  per  l'anno  2016  da
          destinare al finanziamento dei percorsi  formativi  rivolti
          all'apprendistato   per   la   qualifica   e   il   diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
          d), della legge n. 183 del 2014 e del  decreto  legislativo
          15 aprile 2005, n. 77.".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli  articoli  45  e  46  del  decreto
          legislativo n.  300  del  1999,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.